Statuto della Camera Civile di Aversa

(Allegato all'atto costitutivo 19 settembre 2013 notaio dott. Luca Fabozzi e modificato dall'assemblea ordinaria del 22 settembre 2014)

Art.1 È costituita nel Circondario del Tribunale di Napoli Nord in Aversa la "CAMERA CIVILE DI AVERSA", che ha sede presso il domicilio professionale del relativo Presidente pro tempore, il quale la rappresenta.

Art.2 La Camera Civile è una libera associazione forense, senza fini di lucro, con i seguenti scopi:

  1. promuovere in tutte le sedi l'adeguamento dell'ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire, comunque, al migliore funzionamento della giustizia civile; mantenere alto il prestigio dell'avvocatura; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale nei rapporti con i colleghi, i magistrati e le parti; contribuire alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della giustizia.
  2. promuovere iniziative utili per l'attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e quant'altro ritenuto utile, anche ai fini dell'aggiornamento, della preparazione e della specializzazione professionale degli Associati, inclusa la formazione dei giovani colleghi all'esercizio dell'attività forense e l'alta qualificazione.
  3. promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, la continua ricerca della professionalità;
  4. curare i rapporti con le istituzioni della Comunità Europea.
  5. tenere i contatti con gli Organi e le istituzioni forensi, locali e nazionali, con l'Unione Nazionale delle Camere Civili, con le altre associazioni forensi, con le autorità giudiziarie e con i rappresentati dei pubblici poteri, per proposte ed iniziative, sempre nell'interesse del migliore funzionamento.

Art.3 La Camera Civile è composta da soci effettivi e soci onorari. Possono essere soci effettivi gli avvocati che svolgono la loro attività professionale, prevalentemente nel settore del diritto civile.

Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari quei soggetti che si siano particolarmente distinti per la loro attenzione ed il loro impegno per i problemi di diritto e procedura civile e per l'associazione.

I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Sono requisiti necessari per l'ammissione a socio, l'iscrizione, ovvero, nelle more della relativa costituzione, il diritto all'iscrizione nell'Albo degli Avvocati presso l'Ordine Forense del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, una volta che esso sarà costituito come previsto dal successivo articolo 20, e la mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio, nonché l'esercizio continuativo della professione.

Art.4 Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al presidente dell'associazione e devono corredate dalle firme di presentazione di, almeno, tre soci effettivi.

Il richiedente deve dare atto di esercitare la professione e deve dichiarare l'esistenza di eventuali condanne penali e patteggiamenti, per delitti non colposi, e di sanzioni disciplinari.

Art.5 La qualità di socio si perde per:

  1. recesso
  2. reclusione
  3. decadenza

Art.6 Il socio può essere esercitare il diritto di recesso, comunicando, a mezzo lettera raccomandata, al Presidente dell'Associazione la sua volontà di recedere. Il recesso è efficace dal momento della recezione della suddetta raccomandata. Il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote sociali dovute fino a tale data.

Art.7 È escluso dall'Associazione il socio che non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente Statuto o, comunque, non tiene, nell'esercizio della professione e nella propria vita extra professionale, un comportamento conforme ai principi di dignità e decoro.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, previa contestazione degli addebiti al socio ed invito allo stesso a presentare eventuali giustificazioni.

Il socio può chiedere di essere sentito personalmente.

Art.8 È dichiarato decaduto dalla qualità di socio colui che non provvede al pagamento della quota annuale, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli, anche via email, fax o pec, dal Consiglio Direttivo.

La quota è dovuta per ogni anno solare e non è frazionabile.

Art.9 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri.

Art.10 L'assemblea:

delibera in merito all'operato del Consiglio Direttivo ed al Bilancio consuntivo

delinea il programma di massima dell'attività della Camera Civile

elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri

Art.11 L'assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno, mediante avviso da comunicarsi, a mezzo servizio postale, via email, fox o p.e.c. , almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In seduta straordinaria l'Assemblea può essere convocata, ogni volta che ne sia ravvisata l'opportunità, ad iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo, ovvero dietro richiesta scritta almeno un terzo dei soci iscritti.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Non potranno partecipare all'Assemblea i soci non in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun intervenuto non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere depositate, prima della votazione, alla Presidenza dell'Assemblea.

Art.12 Le candidature per il Consiglio direttivo sono individuali e devono essere presentate alla Segreteria dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Possono presentare la propria candidatura tutti i soci effettivi iscritti da almeno un anno ed in regola con il pagamento della quota annuale.

Art.13 Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea per la durata di un quadriennio, è composto da 9 membri, ed elegge al suo interno, a scrutinio segreto, nella prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo deve essere, normalmente convocato almeno una volta al mese. In caso di dimissioni e decadenza o di inadempimento protratto per un semestre, il Consigliere cessa dalla carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Qualora vengano meno, per qualsiasi motivo, 5 o più consiglieri, dovranno essere indette, entro 30 giorni, nuove elezioni.

L'assenza alla riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte durante un semestre solare determina automaticamente la decadenza del Consigliere, salvi i casi di giustificato impedimento.

Qualora sia esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo, dovrà entro 30 giorni dal momento in cui si siano resi vacanti i posti di consigliere, convocare l'Assemblea per le elezioni suppletive relative ai posti vacanti.

Nel caso in cui si sia reso vacante un solo posto di consigliere e sia esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvederà a designare, per cooptazione, un nuovo consigliere.

In deroga, per il primo quadriennio, il Consiglio direttivo è quello nominato dall'assemblea ordinaria del 22 settembre 2014.

Art.14 Il Consiglio Direttivo:

  1. dispone, a suo insindacabile giudizio, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno 6 consiglieri, l'ammissione dei soci, previa verifica dell'iscrizione nell'albo.
  2. provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l'ammontare del contributo annuale a carico dei soci.
  3. attua il programma di massima delle attività deliberate dall'Assemblea.
  4. delibera le opportune iniziative per l'attuazione degli scopi della Camera Civile.
  5. delibera il bilancio consuntivo annuale (che verrà illustrato all'Assemblea dal Tesoriere).
  6. autorizza il Presidente ad aprire conti correnti bancari e/o postali, con firma disgiunta

Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle attività statutarie, può istituire commissioni, nominando coordinatori e vice.

Art.15 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione (salvo particolari motivi di urgenza), con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche per iniziativa di tre componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno sinteticamente verbalizzate a cura del Segretario e sottoscrittore da questi e dal Presidente.

Art.16 Il Presidente della Camera Civile ne ha la rappresentanza legale. Egli inoltre unitamente al tesoriere ha il potere di aprire e chiudere conti correnti postali e bancari a firma congiunta o disgiunta.

Il Presidente potrà altresì richiedere tutte le autorizzazioni amministrative e giudiziarie necessarie allo svolgimento delle attività della associazione; in particolare tutto quanto occorrente alla stampa e diffusione di pubblicazioni di ogni genere per la Camera Civile e per convegni, manifestazioni e dibattiti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art.17 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica quattro anni.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea e nomina nel proprio ambito, nel corso della prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dall'elezione, il proprio presidente.

In deroga, per il primo quadriennio, il Collegio dei Probiviri è quello nominato dall'assemblea ordinaria del 22 settembre 2014.

Il Collegio si riunisce con preavviso di 8 giorni, salvo motivi di particolare urgenza, su convocazione del suo presidente o, in mancanza, del membro effettivo più anziano, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

Il Collegio delibera a maggioranza.

Lo stesso decide sulle controversie insorte all'interno dell'Associazione con decisioni inappellabili.

Art.18 Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

  1. vigilare sull'osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l'unico interprete;
  2. giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione di soci, deliberati dal Direttivo;
  3. proporre all'Assemblea, a tal fine - se del caso - da essa convocata, la decadenza dalla carica dei componenti del Direttivo, per gravi motivi o violazione dello statuto, inerenti alla carica;
  4. convocare l'Assemblea, nell'ipotesi di persistente inattività del Direttivo.

L'opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio, dovrà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri, entro il perentorio termine di giorni 15 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento stesso. Il Collegio dovrà pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni dal ricevimento dell'impugnazione, dopo aver sentito l'interessato.

Art.19 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un comitato composto da tre liquidatori, di cui uno con funzioni di presidente e stabilità la destinazione dell'eventuale attivo residuato dalla liquidazione.

Art.20 La Camera Civile è autofinanziata dai contributi dei soci e da ogni altra entrata legittimamente pervenuta.

La Camera Civile può, per il perseguimento dei propri fini, accettare contributi, donazioni eredità e legati.

Il patrimonio della Camera Civile è costituito dai contributi dei soci, da donazioni o lasciti elargiti pere il conseguimento degli scopi statuari, e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.

La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili.

Nei casi di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa, non si fa luogo ad alcun rimborso di qupte o contributi associativi.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la erogazione sia fatta a titolo di liberalità, in favore di ONLUS o di associazioni di volontariato equiparate, che perseguano la tutela e la promozione dei diritti civili.

Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di perseguire finalità diverse da quelle indicate nell'art.2 o da quelle ad esse connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni senza fini di lucro e, comunque, secondo le indicazioni dell'assemblea, salvo diversa destinazione, se imposta per legge.

Art.21 La Camera Civile può aderire ad organismi ed associazioni giuridiche e forensi, sia nazionali che internazionali.

Art.22 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art.23 Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea, con la maggioranza qualificata di 2/3 anni dei presenti.

La proposta di modificazione statutaria deve essere contenuta nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art.24 Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, la Camera Civile di Aversa, costituisce ente associativo non commerciale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e del D.P.R. 26/10/1972 n.633